IL CASELLARIO
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FAQ
E' una Banca dati pubblica che raccoglie dati sugli infortuni lavorativi ed extra lavorativi che hanno comportato invalidità permanente o morte e che sono stati accertati da un Istituto Assicuratore pubblico o privato. Il Cci è vigilato dal Ministero del Lavoro e per il suo funzionamento si avvale delle risorse umane e strumentali dell'INAIL.
Possono accedere solo gli Utenti previsti dall'art. 17 del D.lgs. 38/2000:
a. gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: INAIL, INPGI, ENPAIA;
b. gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (oggi IVASS): si tratta delle imprese autorizzate ad esercitare attività di assicurazione sul territorio italiano nei rami 1 e 10.
Gli stessi Utenti previsti dall'art. 17 del D.lgs. 38/2000 (vedi punto precedente) sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali (art. 18 del D.Lgs. 38/2000).
Le Informazioni contenute nella banca dati di cui il Casellario è titolare sono necessarie agli istituti assicuratori pubblici e privati per verificare le preesistenze infortunistiche e patologiche dei singoli infortunati.
I dati in forma aggregata sono anche utilizzati per analisi e studi statistici.
Per esercitare il diritto di accesso ai dati personali a norma dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato può seguire le istruzioni contenute nella pagina dedicata:
"Atti e Documenti \ Istruzioni Diritto di Accesso ai Dati Personali".
AREA PER GLI UTENTI
Gli Utenti sono tenuti ad alimentare la banca dati ed a rimborsare con un contributo annuale le spese che la struttura sostiene per il proprio funzionamento (art. 18 del D.Lgs. 38/2000).
Il Comitato di Gestione del CCI determina annualmente il contributo da versare per ripianare le spese di funzionamento. Il contributo è proporzionale ai premi assicurativi incassati dai singoli Utenti nell'esercizio precedente; nel calcolo, i premi per RC Auto sono conteggiati al 10% (art. 21, comma 2 del D.Lgs. 38/2000).
Le comunicazioni devono essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo alla data di accertamento dell'invalidità. In caso di ritardato (o mancato) inoltro, gli Utenti incorrono nelle sanzioni amministrative previste (art. 20 del D.Lgs. 38/2000).
- Legge n. 689/1981 in materia di sistema sanzionatorio;
- Decreto Legislativo 38/2000 - capo IV art. 20;
- Decreto Ministeriale 27/9/2002 denominato "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni" (artt. 26 e 26 bis);
- Delibere del Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni.
In caso di ritardato (o mancato) inoltro delle comunicazioni obbligatorie, l'Utente incorre nelle sanzioni amministrative previste (art. 20 del D.Lgs. 38/2000).
L'art. 26 del D.M. 27/9/2002 prevede una sanzione amministrativa di euro 25 per ciascun inadempimento, maggiorata del 10% in caso di reiterazione.
Il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica consente la riduzione a un terzo della sanzione.
Si definisce reiterazione la ripetizione di una violazione amministrativa che abbia la stessa indole della precedente inosservanza e che si verifichi in un determinato lasso di tempo.
Si incorre in reiterazione della violazione per tardata comunicazione dei dati al Casellario quando la nuova violazione:
1. E' effettuata dopo i due mesi successivi al mese di trasmissione relativo alla precedente inosservanza;
2. E' effettuata entro i cinque anni dalla precedente trasmissione sanzionata.
In applicazione dell'art. 18 della legge 689/81, entro 30 giorni dalla data della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere ascoltati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma (DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it).
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che sia stato effettuato il pagamento, il Casellario invia specifico Rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.
Gli importi delle sanzioni sono destinati al Fondo speciale Infortuni gestito dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
BANCA DATI
Le modalità sono due:
Online (tramite un'applicazione web che permette di inserire/interrogare singoli dati in maniera guidata e controllata) o Massiva (flusso di dati).
L'alimentazione può esser effettuata secondo entrambe le modalità, alternativamente.
L'interrogazione è possibile in modalità Online o in modalità massiva.
Gli utenti individuati dall’art. 17 del D.lgs. n. 38/2000 e dall'art. 11 del D.M. 27 settembre 2002, potranno essere autorizzati previa compilazione del Modulo "Individuazione del Designato e/o Autorizzato al Trattamento dei dati", scaricabile dalla pagina dedicata:
"Atti e Documenti \ Modulistica"
...
Per la gestione delle utenze delle Imprese di assicurazione e degli Enti seguire le istruzioni contenute nelle guide "Guida alla gestione delle abilitazioni - Admin Impresa (Designato e/o Autorizzato)" e "Guida alla gestione delle abilitazioni - Admin Ente" scaricabili dalla pagina dedicata: "Supporto \ Utility".
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Pubblicazione
18/12/2023, 12:00
Ultimo aggiornamento
18/12/2023, 12:00
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